Guida definitiva alla bonifica bellica: tutto ciò che è necessario sapere sulla BOB

Una guida dalla A alla Z che spiega passo a passo come funziona la bonifica bellica preventiva, con approfondimenti tecnici, disegni esplicativi e indicazione delle fonti citate.



Testo del video

Nonostante sia un’attività che si esegue da decenni, attorno alla bonifica bellica c’è tanta confusione e tanti quesiti senza risposta. Cos’è la Bonifica bellica? Quando bisogna fare una Bonifica Bellica? Chi deve farla? Oggi in questo video andremo a rispondere a tutte queste domande, in modo tale che abbiate tutte le informazioni fondamentali per capire bene questa attività.

La bonifica bellica è un argomento che negli ultimi 10 anni ha iniziato ad avere una forte risonanza e interesse nel mondo delle costruzioni civili, dovuto, da un lato, sicuramente a causa dei vari obblighi normativi introdotti negli anni, e dall’altro, dal rischio di aumento considerevole dei costi e dei tempi di costruzione, qualora la bonifica bellica non venga gestita in modo ottimale.

Partiamo quindi con spiegare cos’è la bonifica bellica.

Definizione e nomeclatura della bonifica bellica

Con il termine generico di Bonifica Bellica si va ad indicare un’attività precisa ovvero la Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (spesso abbreviata con l’acronimo BST), che ha lo scopo di andare a ricercare, a scopo precauzionale (quindi preventivo), l’eventuale presenza di ogni ordigno esplosivo residuato bellico sul territorio nazionale.

Questa nomenclatura, nonostante sia quella ufficiale, risulta un po’ pesante, e solitamente si preferisce utilizzare nomi semplificati come:

  • Bonifica bellica preventiva
  • Bonifica bellica precauzionale
  • Bonifica Ordigni Bellici.

I nomi più semplici e comuni sono l’acronimo BOB (ovvero bonifica ordigni bellici) oppure, semplicemente, Bonifica bellica.

Può cambiare il nome ma l’attività rimane sempre la stessa: è la procedura normata, codificata dal Ministero della Difesa, che, attraverso un metodo di ispezione e controllo sistematico e progressivo del sottosuolo, consente di indagare in modo preventivo, ovvero prima dell’inizio di un cantiere, e certificare l’assenza di materiale bellico nell’area.

Da qui in avanti, per facilitare la trattazione, userò solo i termini semplificati di bonifica bellica o di BOB.

Chi deve/può fare la BOB?

La bonifica bellica può essere eseguita esclusivamente da un’impresa specializzata ed iscritta nell’apposito albo dei Bonificatori Bellici, un albo gestito dal Ministero della Difesa. La lista delle imprese abilitate è direttamente visibile sul sito del Ministero, in un documento che viene aggiornato trimestralmente. Potete trovare questo documento facendo una semplice ricerca su Google oppure controllando il link che vi lascio in descrizione.

Tutte le attività di bonifica bellica sono autorizzate, verificate e supervisionate dal Ministero della Difesa, attraverso degli uffici preposti.

Qualsiasi attività diversa e non preliminarmente autorizzata non può definirsi bonifica bellica: non si otterrà nessuna certificazione di avvenuta bonifica (o almeno nessuna certificazione che abbia un valore legale) e chiunque svolga questa attività senza essere abilitato o senza autorizzazione potrà essere passibile di provvedimenti giuridici e sanzionatori. Il Ministero della Difesa, in alcuni comunicati, nomina anche il reato di “attentato alla pubblica incolumità“.

La bonifica bellica è quindi un’attività nel quale non si può improvvisare, ma è necessario attenersi esclusivamente alle procedure normate.

Come si esegue la bonifica bellica e qual è l’iter?

Come detto, la bonifica bellica segue un rigido iter definito dal Ministero della Difesa e vi è una direttiva tecnica specifica, chiamata GEN-BST 001, che spiega esattamente come si deve eseguire questa prestazione. Chiunque sia interessato può scaricare direttamente la direttiva dal sito del Ministero della Difesa: l’ultima versione è l’edizione Marzo 2024. Potete trovare comunque il link anche sotto.

Gli uffici territoriali competenti per la bonifica bellica sono 2:

  • il 5° Reparto Infrastrutture di Padova, che segue tutto il nord Italia
  • il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, che segue tutto il centro-sud Italia.

Quindi se dovete fare la bonifica bellica in un’area del nord Italia come Milano, Verona, Bologna, l’ufficio di competenza è il 5° Reparto Infrastrutture di Padova, se dovete fare la bonifica bellica in un area del centro-sud Italia come Roma, Bari, Palermo, l’ufficio di competenza è il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.

Proviamo ora a riassumere in modo sintetico l’iter di bonifica bellica, semplificando qualche passaggio per rendere la descrizione un po’ più semplice e meno frammentata.

Essenzialmente possiamo dire che la BOB è articolata in 3 fasi:

  • una fase autorizzativa
  • una fase esecutiva
  • una fase di validazione

Ciascuna fase, anche se formalmente è verificata e supervisionata dal Ministero della Difesa, materialmente è eseguita dall’impresa di bonifica bellica, che prepara tutti gli incartamenti, esegue in campo tutte le lavorazioni necessarie e si interfaccia con i due reparti di competenza.

La prima fase o fase autorizzativa consiste nella predisposizione del progetto di bonifica bellica. Si presenta il cosiddetto DUB ovvero il Documento Unico di Bonifica Sistematica Terrestre, nel quale si evidenzia l’area di interesse, si descrivono le modalità di esecuzione di bonifica bellica che si vogliono adottare, in funzione dell’area e del futuro progetto edilizio, e si richiede l’autorizzazione ad operare.

Il 5° Reparto o il 10° Reparto Infrastrutture, in funzione che l’area geografica di competenza, rispondono con un Parere Vincolante: autorizzano l’esecuzione della bonifica bellica ma alle condizioni concordate ed, eventualmente, danno indicazioni specifiche a cui l’impresa di bonifica bellica deve attenersi scrupolosamente nell’eseguire la prestazione.

Al termine di questa prima fase si è ufficialmente autorizzati ad eseguire le lavorazioni in campo. Questa fase, che va dalla redazione del progetto di bonifica fino all’autorizzazione dello stesso, dura mediamente 3-4 settimane.

La seconda fase è l’esecuzione in campo della vera e propria bonifica bellica. La metodologia di esecuzione della BOB è tarata in funzione della tipologia di aree da bonificare ma, essenzialmente, è standardizzata e quindi simile per tutti i cantieri.

Step 1. Preparazione delle aree, che consiste nell’individuazione e materializzazione in campo della superficie da bonificare, taglio della vegetazione e suddivisione dell’area in settori attraverso una maglia regolare di quadrati di lato 2,80x 2,80.

Step 2. Bonifica superficiale. Tutta l’area viene indagata attraverso l’utilizzo di un particolare metal detector chiamato magnetometro, certificato dal Ministero della Difesa, in modo tale da rilevare l’eventuale presenza di materiale metallico nel primo metro di sottosuolo. C’è quindi un operatore BCM (bonifica campi minati) che cammina avanti e indietro con lo strumento in mano fino a coprire tutta l’area.

Questa fase è esclusivamente propedeutica alla fase successiva.

Step 3. Bonifica profonda mediante trivellazioni. Ad ogni vertice della maglia quadrata di 2,80×2,80 si esegue una trivellazione verticale e successivamente si cala il sensore (quello usato prima per la bonifica superficiale), così da rilevare l’eventuale presenza di elementi metallici nel sottosuolo. Questa procedura viene condotta foro per foro, quindi ad ogni vertice della maglia quadrata, con un abbassamento della trivellazione a step successivi.

La modalità di esecuzione è questa. Si inizia posizionandosi sul primo vertice, si esegue una trivellazione fino ad 1 metro (ovvero la profondità indagata tramite bonifica superficiale), si rimuove la trivella e si cala la sonda fino al fondo, si rileva quindi il volume di terreno circostante. Qualora non venga rilevato nessun segnale, si rimuove la sonda e si prosegue la trivellazione abbassandosi di 2 metri e arrivando quindi a -3 metri dal p.c. Si procede quindi alla rimozione della trivella, si cala il sensore e si esegue la nuova misurazione del fondo. Se non c’è nessun segnale si prosegue la trivellazione abbassandosi di altri 2 metri e arrivando a -5 metri dal p.c. ed eseguendo una nuova misurazione. Se anche in questo caso non c’è nessun segnale si prosegue la trivellazione abbassandosi di ulteriori 2 metri e arrivando alla massima profondità di -7 metri dal p.c. ed eseguendo l’ultima misurazione.

Si eseguono questi passaggi per tutti i vertici della maglia quadrata, fino a coprire tutta l’area di interesse.

Quindi primo metro, bonifica superficiale; step successivi, 3, 5, 7 metri di profondità, bonifica profonda mediante trivellazioni.

La profondità massima delle trivellazioni è limitata da direttiva tecnica a -7 metri, ma se il progetto edilizio non arriva a queste profondità, non occorre scendere così tanto: la bonifica bellica è infatti prevista fino alla quota massima degli scavi di progetto, con autolimitazione a -7 m di profondità. Non si supera questa profondità perché da esperienza e da letteratura tecnica di settore non si conoscono ordigni con una capacità di penetrazione nel terreno superiore, anche in presenza di terreno poco compatto come quello limoso o barenale.

Piccola nota. Questa profondità di 7 metri è anche quella che viene presa a riferimento nelle valutazioni di rischio bellico: per chi fosse interessato, consiglio di visionare anche i video relativi alla VRB (I 5 punti fondamentali da sapere sulla VRB).

Tornando alla bonifica bellica, quelli citati sono i passaggi fondamentali: bonifica superficiale e bonifica profonda mediante trivellazioni.

Cosa succede però se durante la bonifica superficiale o la bonifica profonda con trivellazioni si rilevino elementi metallici? In questo caso l’impresa di bonifica bellica ha l’obbligo di scavare per mettere in luce l’origine di questi segnali. Vengono quindi eseguiti scavi meccanici e scavi a mano di avvicinamento fino a mettere in luce questi elementi metallici, visivamente si conferma che questi elementi non sono di natura bellica, vengono rimossi, viene nuovamente rilevato il fondo dello scavo, per essere certi della assenza di ulteriori segnali, e poi si riprendono le trivellazioni. Concettualmente, si scava fino ad ottenere un piano pulito dal quale ripartire con le trivellazioni.

Questa seconda fase, ovvero di esecuzione in campo della bonifica bellica, ha una durata che è funzione dell’estensione dell’area, della profondità richiesta, del volume di scavi necessari e dal numero di squadre impiegate: si spazia da pochi giorni a diversi mesi o anche anni.

Prima di proseguire ritengo doverose tre precisazioni, così da fugare eventuali dubbi.

  1. Gli scavi vengono eseguiti esclusivamente dall’impresa di bonifica bellica, che è l’unica autorizzata ad operare sull’area da bonificare.
  2. Per eseguire la bonifica bellica su tutta l’area di interesse, tutti gli elementi metallici che ci sono e che generano interferenza, devono essere rimossi, quindi pozzetti, fondazioni, cisterne sottoservizi e quant’altro.
  3. Il volume degli scavi non è noto a priori. Si può provare a stimare o avere un ordine di grandezza di massima, ma l’esatto volume degli scavi sarà noto solo al termine della bonifica bellica. Gli scavi sono una parte obbligata e disciplinata del processo di BOB, che vengono certificati con appositi rapportini e ricompresi nell’attestato di bonifica bellica.

Ultima fase della bonifica bellica, la fase di validazione. Una volta ultimate le operazioni in campo l’impresa di bonifica bellica redige e trasmette l’attestato di bonifica bellica all’ufficio di competenza (il 5° Reparto Infrastrutture di Padova o il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli). L’attestato è il riepilogo delle attività svolte, corredato da planimetria e rapportini giornalieri delle attività eseguite.

Entro 30 giorni l’ufficio di competenza ritrasmetterà l’attestato validato. La validazione rende ufficiale l’attestato, che assume il valore di collaudo. Questo periodo di attesa è necessario all’ufficio di competenza per eseguire gli eventuali controlli e sopralluoghi in campo, per confermare che i lavori siano stati eseguiti regolarmente e nelle stesse modalità autorizzate.

ATTENZIONE!!

Bisogna aspettare la validazione del Ministero prima di eseguire qualsiasi attività in campo, perché qualsiasi manomissione del terreno, anche il semplice spostamento di cumuli di terra, eseguito da un’impresa diversa da quella di bonifica bellica, potrebbe inficiare l’ottenimento della validazione dei lavori ovvero c’è il rischio che il procedimento di bonifica bellica venga annullato e si debba ripartire tutto da capo, anche se materialmente la bonifica è già stata eseguita. Senza validazione del ministero della difesa formalmente l’area non è mai stata bonificata.

Con questo ultimo passaggio si conclude l’iter di bonifica bellica e sull’area potranno essere eseguiti tutti i lavori progettuali.

Chi richiede una bonifica bellica?

La normativa italiana prevede che la bonifica bellica sia richiesta da un soggetto interessato, ovvero da un soggetto, pubblico o privato, che sia titolare di un interesse sull’area e che intende eliminare, a proprie spese, il rischio di una possibile presenza di ordigni bellici nascosti. Questo soggetto non è univoco e ben individuato: potrà quindi essere il proprietario dell’area, l’acquirente futuro dell’area, il committente di un futuro progetto edilizio, un ente pubblico locale o altri soggetti che abbiamo un interesse specifico che insiste sull’area.

Solitamente la bonifica bellica è richiesta dal committente di un lavoro civile (esempio la costruzione di un nuovo condominio), e consegue alla valutazione del rischio bellico residuo eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Possiamo quindi rispondere alla domanda delle domanda.

La bonifica bellica è sempre necessaria?

La risposta è NO. La bonifica bellica non è sempre necessaria. Viene attivata a seguito di una valutazione del rischio bellico. In fase di progetto, infatti, il coordinatore della sicurezza valuta tutti i rischi, compreso il rischio bellico residuo, ovvero la possibilità che vi siano ordigni bellici interrati sull’area di interesse: se questo rischio è valutato come non accettabile o come alto (le diciture possono essere molteplici), allora il committente attiva la procedura di messa in sicurezza prevista dalla normativa, ovvero la bonifica bellica preventiva, con tutto l’iter prima descritto.

Quindi, prima si valuta il rischio bellico. Se il rischio bellico è considerato accettabile o basso, non c’è un obbligo specifico di attivare la BOB. Se il rischio bellico è considerato non accettabile o alto, bisogna invece attivare la BOB per mettere in sicurezza l’aera.

Riepilogo delle informazioni fondamentali

Facciamo quindi un breve riepilogo delle informazioni minime da sapere.

Se in fase di progettazione il rischio bellico sull’area è stato valutato come non accettabile, ne consegue la necessità di attivare una procedura di messa in sicurezza dell’area nota come bonifica bellica.

Solo una delle imprese abilitate presso l’albo specifico del Ministero della Difesa può svolgere la prestazione, sempre supervisionati dagli uffici competenti del Ministero (uno con sede a Padova e uno con sede a Napoli).

L’iter di bonifica bellica si articola in una prima fase di tipo autorizzativo, con redazione del DUB ovvero del progetto di bonifica bellica e autorizzazione da parte del Ministero della Difesa per svolgere i lavori.

Seconda fase, esecuzione in campo della bonifica bellica, con bonifica superficiale, bonifica profonda mediante trivellazioni ed eventuali scavi.

Terza fase, validazione, in cui il Ministero della Difesa conferma il coretto svolgimento delle attività e rilascia l’attestato di Bonifica bellica validato.

Durata dell’intero iter: da un minimo di 2-3 mesi ad un massimo di molti mesi oppure anni, in funzione della dimensione e delle peculiarità dell’area e del progetto.

Questo è il quadro generale della bonifica bellica. Nei prossimi video andremo a descrivere più nel dettaglio l’iter di bonifica bellica, quali sono i casi particolari, come fare un computo metrico a regola d’arte e quale differenza c’è tra bonifica bellica preventiva (descritta in questo video) e bonifica bellica occasionale.


Link citati

Ministero della Difesa: https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica/25307.html

Direttiva GEN BST-001 (marzo 2024): https://www.difesa.it/assets/allegati/31529/genbst001_ed_2024.2024.04.02.14.02.46.041.pdf

Albo ufficiale bonificatori bellici: https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bollettini-albo/


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