La bonifica bellica è un lavoro o un servizio?

La bonifica bellica (o semplicemente BOB) è da considerarsi un lavoro o un servizio?
In questa puntata di Q&A (Domanda & Risposta) affrontiamo questa domanda molto importante da considerare quando si predispone la documentazione di una gara o di un appalto pubblico.
Andiamo a scorpire insieme cosa prevede la normativa.



Domanda del giorno

In questa puntata di Q&A rispondiamo alla seguente domanda: la bonifica bellica è un servizio o è da considerarsi un lavoro?

Risposta alla domanda del giorno

In questo caso la risposta è semplice: la bonifica bellica è da considerarsi più propriamente un servizio e non un lavoro.

L’ANAC, ovvero l’Autorità Nazionale Anticorruzione che vigila sulle gare  dei contratti pubblici, con il comunicato n.14 del 12.04.2001, ha affermato in modo alquanto chiaro che “i lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l’esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici …(, non possono essere considerate come rientranti nell’ambito oggettivo definito dall’art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni in quanto) … sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione SOA”.

La BOB è quindi da considerarsi un servizio e, oltretutto, per la partecipazione ad una gara pubblica di bonifica bellica non deve essere richiesta nessuna qualificazione SOA.

Con questo si chiude questa puntata di Q&A.

Per chi interessato all’argomento consiglio di visionare tutti gli altri approfondimenti, partendo dalla “Guida definitiva alla bonifica bellica“.

Link citati

Conunicato ANAC n.14/2001 : https://www.consorziostern.it/wp-content/uploads/2024/08/Comunicato-alle-SOA-n.-14-del-28-09-2001.pdf/


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