Indagini strumentali per la VRB: cosa sono e cosa è importante sapere

Hai mai sentito parlare delle indagini strumentali per la Valutazione del rischio bellico residuo? Questo genere di indagini geofisiche fornisce dati importanti per valutare il rischio bellico ma spesso sono mal comprese da qualcuno. In questo video afforontiamo, passo a passo e normativa alla mano, tutto ciò che è necessario sapere sul indagini strumentali: cosa sono, quando si utilizzano, quali risultati possono dare e qual’è la loro importanza.



Testo del video

Capita spesso che ci venga chiesto di spiegare cosa siano le indagini strumentali a supporto della VRB e se queste siano utili oppure no. Attorno a questa tipologia di indagini vi è infatti un po’ di confusione, che porta alcuni committenti perfino a mal interpretare le disposizioni di legge o a ritenere le indagini strumentali qualcosa di non valido.

Oggi approfondiremo questa tematica e daremo una risposta se le indagini strumentali siano utili oppure no e se sono previste dalla normativa italiana.

In questo video tratteremo aspetti tecnici e si riporteranno anche diversi estratti della normativa, così da rendere la tematica il più chiaro possibile per tutti. Avviso però che il video sarà un po’ più lungo e per chi proprio non ha il tempo di vedere tutto, consiglio di saltare direttamente alle conclusioni. Do comunque subito la risposta: Sì, le indagini strumentali sono molto utili. E sì, sono previste dalla normativa tecnica.

Partiamo con definire: cosa sono le indagini strumentali?

Le indagini strumentali sono indagini geofisiche di tipo indiretto, ovvero senza modifica del piano campagna, quindi senza scavi, senza movimentazione terra, i cui risultati supportano la VRB con dati contestualizzati all’area di interesse. Come abbiamo visto in passato il primo step canonico della VRB è infatti l’analisi storico-documentale, con la quale si ricercano le informazioni attraverso fonti storiche, archivi, immagini e libri, per capire la storia bellica dell’area di interesse. Per chi non lo avesse già visto abbiamo trattato l’argomento già in un precedente video, che trovate sul canale o sulla nostra pagina internet. Trovate tutti i riferimenti in descrizione (link video e articolo).

I dati alla base dell’analisi storico-documentale soffrono usualmente di un problema: sono dati che molto spesso sono generici e che difficilmente riescono a limitarsi ad aree specifiche e circoscritte, ma vanno più spesso a considerare aree più grandi, come quartieri o interi paesi e città. In aggiunta a questo vi è sempre la possibilità di non reperire tutte le informazioni belliche relative ad un’area, magari perché sono dati non non reperibili o perché vi sono eventi che non sono neanche stati censiti. L’obiettivo delle indagini strumentali è di avere un dato di altra natura rispetto a quello storico, in questo caso di tipo geofisico, con cui supportare e mettere a sistema i dati ottenuti con l’analisi storico-documentale.

Le indagini strumentali, come detto, sono di tipo indiretto, ovvero sono eseguite dalla superficie senza che sia necessario eseguire scavi, lasciando lo stato dei luoghi inalterato. Questo presupposto è fondamentale, perché l’esecuzione di scavi o trivellazioni sarebbe un’attività potenzialmente a rischio su un’area che non è ancora stata valutata. Potrebbe configurarsi perfino come una bonifica bellica non autorizzata.

Strumentazione per le indagini geofisiche

Le indagini strumentali sono eseguite con strumentazioni geofisiche di diversa tipologia e sono selezionate in funzione del tipo di terreno presente (a verde, pavimentato, antropizzato, in acqua), in funzione della profondità a cui spingere le indagini (da –1 a -15/20 m), in funzione dell’estensione e delle peculiarità dell’area o degli ostacoli presenti (come vegetazione, cumuli di materiale, pendenze del terreno), e in funzione del budget e delle tempistiche a disposizione.

Per l’ambito terrestre possono essere impiegati magnetometri, gradiometri, elettromagnetometri, georadar, tomografia elettrica mentre per l’ambito acquatico o marino possono essere impiegati magnetometri e gradiometri marini, elettromagnetometri, sub bottom profiler, side scan sonor e tomografia elettrica.

Vi sono, quindi, molte tipologie di strumentazioni nel settore e ciascuna ha un diverso principio fisico di funzionamento, che ne determina i risultati e i vantaggi. Ogni strumento è da considerarsi funzionale alla tipologia di rilievo necessario e deve essere impiegato in contesti prestabiliti ed eventualmente in sinergia con altri strumenti, così da massimizzarne le potenzialità e la qualità dei risultati.

Ricordo infatti che una strumentazione non è migliore di un’altra, ma ha semplicemente dei limiti di funzionamento, che bisogna conoscere per utilizzarla al meglio. Per fare un esempio automobilistico, se vogliamo correre su una pista è utilizzeremo probabilmente una macchina sportiva come una Ferrari, mentre per fare un trasloco sceglieremo un mezzo molto diverso come un Fiat Ducato. E saremmo pazzi a fare il contrario. Una macchina, come anche una strumentazione geofisica, non è, di per sé, migliore rispetto ad un’altra, ma bisogna utilizzarla in modo corretto.

La normativa italiana contempla l’uso di queste indagini?

, le indagini strumentali sono citate e considerate valevoli per la valutazione del rischio bellico residuo sia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ovvero il ministero di competenza del Testo Unico Sicurezza e della Valutazione del Rischio Bellico), sia dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e anche dal Ministero della Difesa.

La menzione delle indagini strumentali e la loro validità normativa non è riportata in esplicito nel Decreto legislativo 81/2008 o Testo Unico Sicurezza, ma si trova nei vari documenti esplicativi della norma. Il fatto che non sia riportato in esplicito in un decreto è abbastanza normale. Come avviene spesso nelle fonti primarie del diritto, come nel testo unico sicurezza, il legislatore non si sofferma sui dettagli applicativi delle leggi ma riporta i principi fondamentali. Per la spiegazione della loro applicazione è necessario rifarsi a linee guida e, in generale, all’interpretazione ufficiale di settore.

Al Testo Unico Sicurezza sono seguiti essenzialmente 4 documenti che trattano e approfondiscono la tematica delle indagini strumentali:

  • l’Interpello 14/2015 della Commissione degli Interpelli (dicembre 2015);
  • il Comunicato del Ministero della Difesa datato maggio 2016;
  • le Linee guida del CNI del maggio 2017;
  • il Comunicato del Ministero della Difesa di ottobre 2017.

Ricordo, per facilità di comprensione, che nel diritto italiano c’è una gerarchia delle fonti ovvero dei livelli diversi di forza delle leggi: le varie fonti del diritto sono poste tra di loro in un ordine strettamente gerarchico, da cui consegue che una fonte subordinata, ovvero che sta sotto, non può mai porsi in contrasto con una fonte sovraordinata, ovvero che sta sopra.

Il Testo Unico Sicurezza è un Decreto Legislativo ed è quindi una fonte primaria del diritto, mentre l’interpello, i comunicati e le linee guide fanno parte degli usi e consuetudini, ovvero costituiscono la buona prassi del settore, una chiave di lettura standardizzata, ma non hanno forza di legge.

Andiamo comunque ad esaminarli ad uno ad uno in ordine cronologico.

Interpello 14/2015 della Commissione degli Interpelli (dicembre 2015)

Nel 2015 è stata posta alla Commissione degli Interpelli la domanda se “la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici …”.

La commissione Interpelli ha risposto in questo modo.

…la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi … …, nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:

  • analisi storiografica;
  • fonti bibliografiche di storia locale;
  • fonti conservate presso gli Archivi di Stato; archivi dei comunitati provinciali proiezione antiaerea e archivi delle prefetture;
  • fonti del Ministero della Difesa; Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l’Italia settentrionale e per l’Italia meridionale e le isole;
  • Stazioni dei Carabinieri;
  • Aerofototeca Nazionale a Roma;
  • vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
  • eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;

oppure

  • attraverso un’analisi strumentale.

La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un’analisi strumentale.

Ricordo che la Commissione Interpelli è una commissione prevista esplicitamente dall’art.12 (comma 3) del Testo Unico Sicurezza per rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione proprio della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e che le risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi. Questo cosa significa. Significa che le risposte date dalle Commissione Interpelli non sono legge, ma rappresentano delle interpretazioni autorevoli in quanto emanate da un organismo istituito direttamente dalla legge, che ha la competenza per quanto attiene le questioni legate alla VRB e in generale a tutti gli aspetti in materia di salute e sicurezza del lavoro e la cui composizione prevede una rappresentanza di vari Ministeri e delle Regioni.

La finalità dell’istituzione della Commissione per gli interpelli è chiarissima ed è quella di fornire indicazioni per uniformare le interpretazioni sugli aspetti più controversi legati alla normativa. In poche parole, spiegare ciò che non è chiaro nel Testo Unico Sicurezza.

Il Comunicato del Ministero della Difesa datato maggio 2016

Il 03 maggio 2016 il Ministero della Difesa ha rilasciato un comunicato in cui fornisce delle precisazioni sulle indagini propedeutiche alla valutazione del rischio bellico. Nonostante non sia il ministero competente per la VRB, ricordo infatti che il ministero competente per tutto ciò che riguarda il Testo Unico Sicurezza e la VRB è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Difesa ha comunque rilasciato questo comunicato, contraddistinto da un taglio tipicamente centrato sulla bonifica bellica. E direi anche a buon diritto, visto che è la bonifica bellica il suo ambito di competenza.

Su questo comunicato non mi soffermo troppo, perché le precisazioni fornite vengono richiamate anche nel successivo comunicato della Difesa, quello del 2017, che vedremo nel dettaglio a breve.

Riassumo solo brevemente alcuni passaggi, per dovere di cronaca. Nel comunicato del 2016 il Ministero ricorda che l’attività di valutazione del rischio bellico è un onere a carico del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), fa riferimento all’analisi storica della zona di interesse per capire se ci sono stati eventi bellici o se sono stati rinvenimenti ordigni, e fa riferimento alla possibilità di eseguire indagini superficiali, ovvero mediante strumentazione geofisica.

In merito a queste indagini strumentali la circolare sottolinea due aspetti importanti:

  • queste indagini non possono essere di tipo invasivo sul terreno, ovvero non possono essere eseguite mediante scavi o perforazioni, perché andrebbero a configurarsi come operazioni di bonifica bellica non autorizzata;
  • a seguito di queste indagini propedeutiche non può essere rilasciata nessuna attestazione che il terreno indagato sia esente da rischio bellico.

Quest’ultima precisazione risulta quasi superflua, perché come tutti sanno la valutazione di un qualsiasi rischio non potrà mai dare un valore nullo, al massimo il rischio potrà essere considerato basso, remoto, accettabile. Ma nullo mai, per definizione stessa di rischio.

Linee guida del CNI del maggio 2017

Passiamo ora alle Linee guida del CNI del maggio 2017.

Le linee guida prevedono che il tema ordigni bellici sia inserito nel PSC, ovvero nel piano di sicurezza e coordinamento, in un “capitolo” dedicato a riassumere l’attività di valutazione del rischio.

Il CNI propone di valutare il rischio bellico partendo con una ricerca storico-documentale ed avvalendosi, quanto ritenuto utile dal coordinatore della sicurezza, dal CSP, da un’analisi strumentale.

L’obiettivo di base è mettere a sistema dati di natura diversa: informazioni storiche relative ad eventi bellici, informazioni sulla natura e stratigrafia del terreno, sulla tipologia di utilizzo, sulle preesistenze di elementi antropici, su come il progetto impatta sul sottosuolo e su quali lavorazioni di scavo sono previste. Tutti i risultati, presi singolarmente, non riescono a dare una risposta sufficiente alla VRB, ma messe a sistema consentono di delineare un quadro d’insieme, con il quale il CSP può giungere ad una valutazione del rischio bellico. Ciascuno è un tassello isolato di quadro più grande.

In questo le indagini strumentali sono estremamente utili perché possono mettere in evidenza le preesistenze antropiche come fondazioni, cisterne, condutture, ecc. Capire eventuali aree anomale nel sottosuolo, suggerire la possibile presenza depositi di rifiuti, di reperti archeologici, di masse metalliche che non dovrebbero esserci. Se usate bene possono dare tutti quegli elementi per giungere ad una valutazione più contestualizzata dell’area e capire meglio come e dove attivare la procedura di messa in sicurezza, ovvero la bonifica bellica.

In esplicito le linee guida dichiarano: la VRB “passa attraverso alcune fasi obbligate, che mirano alla raccolta di tutte le informazioni disponibili sul sito oggetto di intervento … e si articola in ANALISI STORICA E DOCUMENTALE ed eventualmente ANALISI STRUMENTALE”.

Come detto in precedenza, le analisi strumentali sono degli strumenti di indagine indiretta, quindi non invasiva del terreno, che fornisce un elemento ulteriore per la valutazione del rischio, se svolte correttamente e conoscendone anche i limiti di funzionamento. Le indagini strumentali non possono essere utilizzate come step risolutivo e definitivo, ma è uno strumento di ricerca e di definizione dell’eventuale presenza di segnali ferromagnetici riconducibili potenzialmente a ordigni bellici. Ovvero si possono individuare elementi compatibili con un possibile ordigno bellico, ma non possono confermarne la natura esatta.

Ma questo è scontato, solo un’indagine visiva lo consente. Bisogna ricordarsi che gli ordigni bellici delle due Guerre Mondiali non hanno un codice identificativo, non hanno il bluetooth o un’altra tecnologia che consente di riconoscerli in modo certo a distanza. Bisogna quindi applicare in modo preventivo tutto ciò che è possibile per avere una fotografia chiara del sottosuolo. Se per esempio venisse svolta un’indagine strumentale su un campo agricolo e solo al centro ci fosse un segnale chiaro e forte di una massa metallica, che, dal punto di vista logico, non dovrebbe esserci, ecco in quella situazione uno dovrebbe porsi qualche domanda.

Le linee guida CNI confermano, ma questo era chiaro, che indagini strumentali sono espressamente citate dall’interpello 14/2015, come abbiamo visto, e quindi sono estensione del Testo Unico Sicurezza. Danno un inquadramento di massima su cosa sono le indagini magnetiche o elettromagnetiche, ovvero analisi non invasive, che misurano rispettivamente le anomalie del campo magnetico terrestre e la propagazione delle onde elettromagnetiche nel sottosuolo e sono pertanto in grado di rilevare masse ferrose che alterano queste grandezze.

Le linee guida sottolineano anche un aspetto che avevo già citato: che le indagini strumentali devono essere studiate con un minimo di criterio, conoscendone il funzionamento geofisico, per individuare, a seconda delle profondità da raggiungere, la conformazione e la tipologia del suolo, quale mix di indagini sia più adatto.

Il Comunicato del Ministero della Difesa di ottobre 2017.

Andiamo ora ad esaminare le parti salienti e spesso più controverse del Comunicato del Ministero della Difesa di ottobre 2017. Visto che ci potrebbe essere confusione vediamo passaggio per passaggio.

“…la normale capacità di indagine superficiale degli strumenti fornisce adeguate garanzie solo per strati di spessore limitato del terreno, dipendenti dalle dimensioni del potenziale ordigno, risultando inefficace per gli strati più profondi soprattutto in relazione alla presenza di minerali ferrosi, come in terreni di origine vulcanica, abbastanza diffusi su tutto il territorio nazionale.”

Questa osservazione, di carattere puramente introduttivo, risulta condivisibile se limitata a determinate strumentazioni, come quelle in uso tra i bonificatori bellici. In realtà il mondo della geofisica, testimoniato anche dalle molteplici pubblicazioni scientifiche e letterarie, ha diversi altri strumenti in grado di superare o, almeno, di estendere i limiti citati. Comunque l’osservazione è condivisibile.

Le indagini geofisiche, condotte con magnetometri oppure con rilevatori di metalli ad induzione elettromagnetica, impiegati da personale specializzato B.C.M. o da altro personale, sono in grado di fornire esclusivamente un’immagine magnetica del livello di interferenza presente nel terreno, senza tuttavia fornire nessuna informazione sulla natura dell’oggetto metallico che genera tale interferenza. Per accertare la natura dell’oggetto che genera l’interferenza bisognerà necessariamente procedere allo scavo di scoprimento, rientrando in tale caso nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici.

Pertanto, le immagini magnetiche ottenute con gli apparati sopracitati, potranno essere uno degli elementi, insieme all’analisi storiografica ed altre informazioni disponibili, che saranno presi in considerazione dal CSP per effettuare la valutazione del rischio bellico residuale e decidere in merito all’opportunità di procedere ovvero escludere la bonifica sistematica dell’area di interesse.

Anche questa osservazione del tutto condivisibile. L’obiettivo delle indagini strumentali, infatti, non è quello di determinare la natura bellica o meno di una massa interrata, perché non è fisicamente possibile, ma di valutarne la verosimiglianza e la compatibilità con un potenziale ordigno bellico. E questo avviene conoscendo le caratteristiche fisiche e dimensionali dei possibili ordigni, stimandone, almeno in via approssimata, la profondità e valutando l’ambito circostante (l’eventuale presenza di materiale contaminante, presenza di sottoservizi, di strutture antropiche, ect.). L’obiettivo è fare una fotografia dettagliata dello stato del sottosuolo, con la quale avere informazioni aggiuntive per fare una VRB corretta e per capire come applicare al meglio la bonifica bellica.

A titolo di esempio, se la zona è stata soggetta a eventi bellici appare incauto escludere la necessità della bonifica basandosi esclusivamente su una mappa magnetometrica rilevata mediante un’indagine strumentale superficiale.

Anche in questo caso l’osservazione appare corretta. Non si può escludere a priori la necessità di una bonifica bellica: l’obiettivo delle indagini strumentali è infatti quello di ottenere dati da mettere a sistema con le informazioni storiche e con il progetto, capendo come gli scavi impattano sull’area e sulle porzioni del sottosuolo.

Visto che, come detto, la VRB non è sostituiva della bonifica bellica, ma è una fase precedente, una fase propedeutica di valutazione, l’obiettivo non è escludere la BOB ma avere i dati per poterla applicarla con giudizio sulle aree critiche.

Potremmo forse puntualizzare questa frase ritenendo un po’ stretta la semplice definizione di “mappatura magnetometrica”, che appare tagliata su misura sul risultato tipico del magnetometro utilizzato in bonifica bellica. Come già detto le frecce all’arco della geofisica e della VRB sarebbero molte di più, con un quadro più ampio di strumenti da utilizzare. Il risultato dell’impiego di questa moltitudine di strumenti genera un qualcosa che va alquanto oltre la semplice mappatura magnetometrica, si giunge ad una vera e propria ricostruzione tridimensionale del terreno e degli elementi in esso contenuti e quindi alla possibilità di svolgere della analisi e valutazioni su un modello che tende a oltrepassare il semplice livello di interferenza sul terreno. Ma come detto, questa è solo un piccolo spunto di riflessione.

Questo comunicato del Ministero della Difesa non aggiunge essenzialmente nulla di particolare alle fonti viste in precedenza, ovvero all’interpello 14/2015 del Testo Unico Sicurezza o alle linee guida del CNI.

Degno di nota è l’ultimo passaggio del comunicato.

In relazione a quanto precede, si ritiene che qualsiasi documento, rilasciato da personale qualificato B.C.M. o da altri professionisti, ovvero da imprese specializzate, attestante che il terreno oggetto delle indagini geofisiche sia scevro da ordigni, oltre a non avere alcuna validità da un punto di vista tecnico-scientifico, è potenzialmente idoneo a fuorviare il “responsabile della valutazione del rischio…

…laddove fossero rilevate situazioni anomale svolte in deroga a quanto sopra disposto, i responsabili potranno essere segnalati all’Autorità Giudiziaria per “falsità materiale commessa da privato” e “ attentato alla pubblica incolumità”.

Questa puntualizzazione è doverosa. Nessuna indagine strumentale a supporto della VRB potrà dire che su un’area vi è certezza dell’assenza di ordigni bellici. Ma l’obiettivo della VRB non è certificare qualcosa, non è spingersi a dichiarare un pericolo assente; l’obiettivo è quello di valutare un rischio, ovvero stimare ragionevolmente se un pericolo è presente, se è accettabile, sotto una soglia di controllo, oppure non accettabile. Così come viene fatto per qualsiasi altra valutazione di rischio.

Come si intuisce il taglio dei comunicati del Ministero della Difesa sono tutti tarati, e giustamente, sulla tematica della BOB, perché è il loro ambito di competenza. L’obiettivo di questi comunicati è di dare in primis un indirizzo chiaro alle attività di bonifica bellica, per non generare fraintendimenti e sovrapposizioni con le attività di VRB, specialmente quando le metodologie adottate potrebbero essere confuse. Leggendo punto per punto il comunicato non introduce nessun cambio interpretativo sulla VRB, perché non potrebbe neanche averne la competenza e la forza di legge, ma va a delimitare l’ambito applicativo, specialmente in confronto con la bonifica bellica.

Con questo abbiamo completato l’analisi approfondita delle fonti normative relative alle indagini strumentali a supporto della VRB.

Dobbiamo sforzarci di capire che VRB e BOB sono due attività differenti, non dobbiamo confonderle.

Bisogna sempre tenere in considerazione la successione temporale delle procedure: in fase di progettazione si è segue la VRB e, alla luce dei risultati, si attiva eventualmente una bonifica bellica preventiva. Queste due procedure non sono in opposizione, non è che una scavalca l’altra, perché non sono procedure temporalmente parallele o sovrapponibili, semplicemente una segue l’altra: una volta eseguita la valutazione del rischio bellico si capisce se e come attivare la bonifica bellica.

Fino a qui il video è stato alquanto tecnico, per qualcuno forse anche troppo. Ma come tecnici dobbiamo capire in quale quadro normativo ci muoviamo, altrimenti tutto è opinabile e soggettivo.

Paragone esemplificativo

Per chi ha faticato a seguire quello che ho detto posso proporre un paragone di facile comprensione: possiamo vedere cosa avviene in ambito medico.

Cosa succede quando si va a fare una visita di controllo? Il medico ci fa delle domande: esegue quella che si definisce anamnesi, ovvero raccoglie dal paziente tutte quelle informazioni che possono aiutare il medico a indirizzarsi verso una corretta diagnosi o una adeguata terapia.

Se dalle informazioni ricevute ritiene la situazione un po’ dubbia e valevole di ulteriori controlli richiede degli altri esami, è una cosa normale. Spesso si prescrivono esami strumentali, ovvero indagini con strumenti che permettono di studiare il nostro corpo dall’esterno, in modo non invasivo: consociamo tutti i raggi X, l’ecografia, la TAC e la Risonanza Magnetica.

Alla luce di questi risultati e grazie ad uno storico enorme di indagini eseguite, il medico riesce ad interpretare i dati e a capire se la situazione è sotto controllo o se vi sono tutti i presupposti per una diagnosi grave, come può essere perfino un tumore.

A quel punto, alla luce degli esami fatti, si pianifica un’operazione chirurgica, che viene eseguita da un secondo medico, specializzato in questo genere di intervento ovvero un chirurgo, che apre i tessuti, individua la massa, capisce cosa possa essere e la rimuovere.

Quello che avviene, o dovrebbe avvenire in ambito VRB, è del tutto analogo.

Si esegue un’anamnesi (ovvero l’analisi storico-documentale), alla luce dei risultati si valuta l’esecuzione di indagini strumentali (del tutto analoghe a quelle mediche) e mettendo a sistema tutti i dati si capisce se è necessario e come procedere all’operazione chirurgica (ovvero la bonifica bellica).

Come in ambito medico risulterebbe un po’ forzato pensare di eseguire un’operazione chirurgica senza prima fare nessun controllo preliminare, anche per la bonifica bellica, a meno di situazioni urgenti e di rischio conclamato, risulta auspicabile o di buona prassi attivarla a seguito di accertamenti, così da non mettere in campo una prestazione onerosa quando potrebbe essere gestita in modo più efficiente.

Conclusioni

Tirando le somme di quello che è stato detto, possiamo dire a questo punto che le indagini strumentali sono comprese e in linea con la normativa italiana? Sì, sono comprese, perfino suggerite dalle linee guida del CNI, con un quadro normativo chiaro e difficilmente interpretabile in altro modo.

Possiamo dire che le indagini strumentali siano utili? Direi proprio di sì, molto utili.

Sono perfette ed esenti da errori? Naturalmente no, come tutte le indagini. Come avviene per le indagini mediche il professionista deve capire quali strumenti utilizzare, quali sono i pro e i limiti di ciascuna strumentazione, come applicarle al meglio e quali risultati può dare.

E soprattutto bisogna saper leggere e interpretare i risultati di queste indagini. E questa è la parte più difficile, perché rispetto all’ambito medico, in ambito geofisico non sono tantissimi i tecnici che sanno interpretare i dati di un georadar o di una tomografia elettrica. E qui sta la differenza tra quelli bravi e gli improvvisati.

Ci si accorge abbastanza spesso che la malfidenza che qualcuno prova nelle indagini strumentali è dovuto a pessime esperienze pregresse. Ma questo non deve limitare le possibilità di affrontare la Valutazione del rischio bellico. Altrimenti sarebbe come non usare più la macchine dei raggi X all’ospedale perché un tecnico ha interpretato male un referto o non utilizzare più una TAC perché una volta erano meno precisi di adesso.

Con questo abbiamo dato un inquadramento alquanto chiaro alla questione. Questo video è stato pensato perché ogni giorno si sentono interpretazioni e giudizi differenti, ma la normativa è chiara e conoscerla è fondamentale.


Link citati

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008: https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/normativa-di-interesse/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/

Interpello n.14/2015: http://www.cni-online.it/Attach/DV12061.pdf

Comunicato Ministero della Difesa 2016: https://www.difesa.it/assets/allegati/31630/comunicato_ind_preliminari_03052016.pdf

Linee guida CNI: https://www.cni.it/images/temi/sicurezza/01Linee_Guida_BOB_CNI_rev._2018.pdf

Comunicato Ministero della Difesa 2017: https://www.difesa.it/assets/allegati/31630/comunicato_indagini_magn_05102017.pdf


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