La prima fase del processo di bonifica bellica preventiva (BOB) è la fase autorizzativa.
In questo articolo verranno descritte nel dettaglio le fasi, le tempistiche e le casistiche dell’iter autorizzativo.
Non sai cos’è un DUB (Documento Unico di Bonifica Sistematica Terrestre) o non sai cos’è un parere vincolante? Allora è meglio che leggi quetso articolo.
Domanda del giorno
In questa puntata di Q&A rispondiamo alla seguente domanda: come si articola il processo di autorizzazione di una bonifica bellica?
Si capirà quindi quanto tempo è necessario per l’iter autorizzativo di BOB, quali documenti bisogna presentare e chi presenta questi documenti al Ministero della Difesa?
Risposta alla domanda del giorno
In molti sanno che il processo di autorizzazione è il primo step per dare avvio ad un una bonifica bellica preventiva, ma quanti conoscono veramente tutti gli step di questa procedura?
Oggi in questo articolo andremo a vedere, in dettaglio e passo passo, come si sviluppa il processo di autorizzazione di una bonifica bellica preventiva.
Come spiegato in un articolo passato (link all’articolo “Guida definitiva alla bonifica bellica“), nel quale spiegavamo cosa fosse la bonifica bellica e descrivevamo l’intero iter di bonifica, dalla A alla Z, il primo step per partire con questa attività è la fase autorizzativa.
Riepiloghiamo brevemente alcuni punti e, con l’occasione, approfondiamo anche la nomenclatura utilizzata nei documenti tecnici di bonifica bellica.
Il Ministero della Difesa, l’ente competente e di riferimento per la bonifica bellica, svolge la sua funzione di direzione, coordinamento e controllo di tutte le attività di bonifica bellica attraverso due uffici territoriali di competenza, che fanno capo alla Direzione Generale dei Lavori (alcune volte appare anche con la dicitura GENIODIFE). Questi due uffici o reparti sono il 5° Reparto Infrastrutture di Padova e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.
Come già accennato, il primo è competente per il nord Italia e il secondo per tutto il centro-sud Italia. Alcune volte questi due uffici, ovvero 5° Reparto Infrastrutture di Padova e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, sono indicati anche con l’acronimo di OEP ovvero Organo Esecutivo Periferico, proprio ad indicare la loro funzione territoriale.
Chi ha letto l’articolo di descrizione della BOB (link all’articolo “Guida definitiva alla bonifica bellica“) sa che, semplificando, si può riassumere l’iter di bonifica bellica in 3 fasi distinte: una fase autorizzativa, una fase di esecuzione in campo e una fase di validazione dei lavori eseguiti.
La prima fase o fase autorizzativa consiste nella predisposizione del progetto di bonifica bellica, nel quale si evidenzia l’area di interesse, si descrivono le modalità di esecuzione della bonifica bellica in funzione dell’area e del futuro progetto edilizio e si chiede di poter essere autorizzati ad operare. In gergo tecnico, si presenta il DUB ovvero Documento Unico di Bonifica Sistematica Terrestre.
Entro 30 giorni dalla presentazione del DUB il 5° Reparto o il 10° Reparto Infrastrutture, in funzione dell’ambito territoriale di competenza, rilascia il Parere Vincolante.
Ci si può quindi chiedere: la durata dell’iter autorizzativo è 30 gg?
La risposta è no, dipende. Potrebbe essere minore, ma potrebbe essere anche sensibilmente maggiore di 30 gg, in funzione del prossimo aspetto che analizziamo.
Il DUB, infatti, è valutato dal Organo Esecutivo Periferico, ovvero 5° Reparto Infrastrutture di Padova e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, che rilascia un Parere Vincolante con 3 livelli di giudizio. Il Parere potrà essere considerato:
- positivo;
- positivo con riserve;
- negativo.
Cosa succede in caso di parere positivo?
In caso di parere positivo l’impresa può procedere con l’esecuzione in campo della bonifica bellica. Diciamo che è il semaforo verde.
Ricordiamoci solo che il parere vincolante ha durata temporale limitata, ha una validità di 365 gg, dopo i quali decade, se non rinnovato prima della scadenza.
Cosa succede in caso di parere positivo con riserve?
In caso di parere positivo ma con riverse, l’impresa può procedere con l’esecuzione in campo della bonifica bellica, come avviene con il parere positivo, ma dovrà rettificare alcune mancanze minori nella documentazione presentata oppure dovrà attenersi a indicazioni specifiche fornite dai due Reparti. Diciamo che è il semaforo giallo, puoi passare ma con attenzione.
Cosa succede in caso di parere negativo?
In questo caso il semaforo è rosso, non si può andare avanti. Con parere negativo l’impresa non potrà procedere con l’esecuzione in campo della bonifica bellica, ma avrà un tempo limitato per rispondere alle osservazioni avanzate dagli Organi Esecutivi Periferici, pena l’annullamento e la necessità di ripresentare un nuovo DUB.
Ricordo che tutte le attività di bonifica bellica sono eseguite a cura e a spesa di quei committenti che la normativa italiana chiama “soggetti interessati”, ovvero chiunque sia titolare di un interesse che insiste sull’area da bonificare e sia disposto ad accollarsi l’onere economico della bonifica bellica: potrà essere il proprietario dell’area, il futuro acquirente, un ente pubblico territoriale etc… La casistica è molto ampia e variegata.
A prescindere di chi sia il soggetto interessato, dell’estensione dell’area o della posizione geografica del sito non dimentichiamoci una cosa fondamentale: qualsiasi attività di bonifica bellica è soggetta all’emissione di un Parere Vincolante dell’Autorità Militare competente, in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati.
Riflessioni finali
Non pensiamo di inventare modus operandi strani o nuove procedure: tutto ciò che riguarda la BOB è sempre autorizzato dal Ministero della Difesa e dai suoi Organi Esecutivi Periferici.
E’ previsto un iter ben definito, che bisogna conoscere per poter gestire in modo proficuo e senza rimanere “scotatti” dalle tempistiche necessarie per questo iter.
Con questo abbiamo completato questa puntata di Q&A sull’iter di autorizzazione della Bonifica Bellica preventiva.
Link citati
Ministero della Difesa: https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica/25307.html
Direttiva GEN BST-001 (marzo 2024): https://www.difesa.it/assets/allegati/31529/genbst001_ed_2024.2024.04.02.14.02.46.041.pdf
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