VRB. I 5 punti fondamentali da sapere

Cos’è la Valutazione del rischio bellico? E’ obbligatoria farla in tutti i progetti? Chi la deve fare? Queste, e molte altre, sono le domande che più spesso vengono poste in merito a questa tematica.



Testo del video

La Valutazione del Rischio Bellico residuo o abbreviata semplicemente in VRB è il processo di valutazione di uno dei principali rischi che sono presenti in tutti i cantieri d’Italia ovvero il rischio di rinvenimento di ordigni bellici, come bombe d’aereo e proiettili di diverso calibro.

Il rischio bellico residuo fa parte, insieme al rischio archeologico, al rischio ambientale e al rischio antropico, della macrocategoria che abbiamo battezzato come rischi territoriali interferenti.

La normativa italiana in tema di sicurezza sul lavoro ovvero il D.Lgs. 81/2008, comunemente noto come Testo Unico Sicurezza, ha introdotto nel 2012 l’obbligo di valutare, oltre agli altri rischi tipicamente presenti in un cantiere, anche quello di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.

Sul territorio italiano sono infatti presenti ancora molti residuati bellici inesplosi ovvero tutte  quelle munizioni contenenti esplosivi o agenti chimici o biologici che sono stati sganciati, sparati o semplicemente nascosti durante le due Guerre Mondiali e che per cattivo funzionamento, difetti di fabbricazione o altri motivi sono rimasti interrati ed inesplosi fino ai giorni d’oggi. Da qui il significato di Valutazione del Rischio Bellico residuo. Abbiamo quindi a che fare con una moltitudine di possibili ordigni, che possono andare dalle più grosse bombe d’aereo sganciate in Italia (ordigni da 4.000 lbs ovvero quasi 2 tonnellate) fino ai piccoli proiettili di artiglieria (come i bossoli di fucile).

Per quanto riguarda la VRB il principale riferimento legislativo, come detto, è il Testo Unico Sicurezza e in particolare l’art.28 (comma 1), l’art.91 (comma 2-bis) e l’art.100 (comma 1). Per chi volesse approfondire la tematica relativa alla normativa di settore lo invito a controllare i link riportati in descrizione a questo video e a continuare a seguirci: a breve, infatti, pubblicheremo un video specifico con la dettagliata ricostruzione di tutte le principali fonti del diritto relative alla VRB.

Fatta questa doverosa introduzione applichiamo alla VRB la semplice regola delle 5 W, largamente utilizzata nel giornalismo e nel problem solving: Who What Where When Why ovvero Chi Cosa Dove Quando Perché.

Prima domanda. Chi deve fare la VRB?

La VRB è un obbligo a carico del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ovvero il CSP.

L’art. 91 (comma 2-bis) del Testo Unico Sicurezza riporta esplicitamente che “… la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi … è eseguita dal coordinatore per la progettazione”.

Seconda domanda. Cosa è la VRB?

Come ho già accennato prima possiamo definire VRB la valutazione del possibile rinvenimento in un cantiere di un ordigno bellico inesploso e il rischio che questo possa essere accidentalmente innescato durante le fasi di scavo, provocando un’esplosione.

Questa definizione, anche se abbastanza semplice, non è contenuta in modo univoco in nessun testo normativo, ma è necessario collegare e ricostruire più di un articolo del Testo Unico Sicurezza per giungere a questa formulazione. Da qui si può trarre una prima considerazione: il concetto di rischio bellico residuo appare dato per scontato in normativa anche se la sua comprensione ed applicazione non è  per niente banale. Infatti, in modo similare al rischio archeologico o al rischio ambientale, gestire il rischio bellico in un cantiere è cosa ben diversa rispetto alla gestione dei rischi più usuali e comuni come la tipica caduta dall’alto o il rischio di seppellimento. Da qui la necessità di considerarli e trattarli come rischi differenti e considerarli inglobati in una categoria a parte: per questi rischi abbiamo coniato il termine di rischi territoriali interferenti.  

Terza domanda. Dove bisogna fare la VRB? O per porla in modo più diretto, è sempre obbligatoria per tutti i progetti e per tutti cantieri?

L’art. 28 (comma 1) del Testo Unico Sicurezza riporta espressamente che in un progetto o in un cantiere “la valutazione […]deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi […] i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili […] interessati da attività di scavo”.

Per chi avesse qualche dubbio sull’interpretazione di questo articolo di legge comunico che nel 2015 la Commissione per gli Interpelli ha specificato in modo univoco che “la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia”.

Per semplicità possiamo quindi affermare che la VRB è obbligatoria per tutti i progetti civili, pubblici o privati, e per tutti i cantieri nei quali siano previsti scavi di qualsiasi tipologia e profondità.

Quarta domanda. Quando si deve eseguire e concludere la VRB? In fase di progetto o in fase di cantiere?

Per dare un risposta semplice e generale a questa domanda, possiamo dire che la VRB dovrebbe concludersi prima della chiusura del progetto esecutivo, ovvero dovrebbe confluire all’interno del piano di sicurezza e coordinamento. Proprio all’interno del piano di sicurezza e coordinamento o comunemente chiamato PSC, sono presenti tutte le valutazione dei rischi, compresa quella bellica.

L’uso del condizionale nella mia risposta ovvero che la VRB dovrebbe concludersi prima dell’inizio dei lavori non è un caso. Capita spesso infatti che i progetti siano carenti in questa tematica e che la VRB venga sviluppata, in parte o in toto, direttamente in fase di esecuzione dei lavori, quando cioè il cantiere è già avviato. Questo approccio è naturalmente sbagliato e deleterio. Un progetto corretto approccia il prima possibile tutti i potenziali rischi (compreso quello bellico), così da poterli valutare il prima possibile e consentire di poter mettere in campo le migliori misure di prevenzione e protezione. Una valutazione ritardata o perfino lacunosa di una tematica progettuale comporta, infatti, la mancanza di informazioni e quindi l’impossibilità di adottare le corrette soluzioni. E come insegna il problem solving, prima si hanno le informazioni, maggiore è il ventaglio di possibilità che si possono adottare e minor è il costo di applicazione di queste.

Quinta domanda. Perché fare la VRB?

Molti progettisti si chiedono per quale motivo è necessario fare la VRB. Chi del settore sente spesso domande come “ma se per più di 50 anni non se ne è mai parlato, perché ora questa VRB è diventata così importante e perfino obbligatoria?” oppure “con tutto quello che si è già scavato e costruito in Italia c’è veramente ancora la possibilità di trovare una bomba?”.

Per dare solo un inquadramento generale possiamo dare qualche dato di riferimento.

  • In Italia, solo durante la Seconda Guerra Mondiale, si stima siano state sganciate quasi 379.000 tonnellate di bombe d’aereo. Considerando la dimensione media degli ordigni dell’epoca questo si traduce in circa 1.000.000-1.500.000 di bombe, grandi come 8 pneumatici di una macchina disposti uno sopra l’altro e ciascuna con circa 120 kg di esplosivo.
  • Secondo le stime attuali una percentuale compresa tra il 10% e 20% delle bombe d’aereo sganciate non sono mai esplose e giacciono laddove sono cadute. E di queste si stima che solo il 60% siano state effettivamente rinvenute e neutralizzate.

E questo ragionamento è relativo solo alle bombe d’aereo. Bisogna poi considerare la presenza di tutti altri ordigni bellici come mine, granate, proiettili da mortaio e altre munizioni di vario diametro, utilizzati non solo nella Seconda Guerra Mondiale ma anche nella Prima, per cui vale lo stesso ragionamento.

Facendo un sunto di tutte le tipologie di ordigni è possibile stimare che ogni anno in Italia possano essere rinvenuti qualcosa come 60.000 ordigni bellici.

Il pericolo è quindi reale e fondato e una valutazione del rischio bellico, in caso di scavo, non è solo motivata ma doverosa.


Link citati

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008: https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/normativa-di-interesse/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/

Interpello n.14/2015: http://www.cni-online.it/Attach/DV12061.pdf


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